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D.Lvo 26/05/2000 n. 241

Art. 5

1. Dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è inserito il seguente: Capo III-bis Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni

Art. 10-bis - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diverse da quelle di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;

c) attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposi zione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico:

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposi zione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII.

Art. 10-ter - Obblighi dell’esercente

1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l’esercente, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività, procede alle misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee guida emanate dalla commissione di cui all’articolo 10septies.

2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell’articolo 10-sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, l’esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall’inizio della attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I-bis secondo le linee guida emanate dalla commissione di cui all’articolo 10-septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.

3. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato I-bis, ed e), l’esercente, entro ventiquattro mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla commissione di cui all’articolo 10-septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all’allegato I-bis, l’esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di azione, l’esercente è tenuto ad effettuare l’analisi dei processi lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato l’80 percento del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si riferiscono, l’esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla commissione di cui all’articolo 10-septies.

4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l’esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.

5. Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l’esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all’esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione, dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.

Art. 10-quater - Comunicazioni e relazioni tecniche

1. In caso di superamento dei livelli di azione di cui all’articolo 10-quinquies, gli esercenti che esercitano le attività di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), inviano una comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10-ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del lavoro.

2. La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.

3. Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione.

Art. 10-quinquies - Livelli di azione

1. Per i luoghi di lavoro di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di azione fissato in allegato I-bis.

2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori all’80 per cento del livello di azione, l’esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo.

3. Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I-bis, l’esercente, avvalendosi dell’esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10-ter, comma 4, e sono effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l’adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, commi 2 e comma 3, lettera g), dell’articolo 69 e dell’articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di ottimizzazione.

4. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1, le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.

5. L’esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi dell’esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell'allegato I-bis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asilinido, di scuola materna o di scuola dell’obbligo.

6. Per i luoghi di lavoro di cui all’articolo 10-bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando l’applicazione dell’articolo 23, se dall’analisi di cui all’articolo 10-ter risulta che la dose ricevuta dai lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui all'allegato I-bis, l’esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti valori e, qualora, nonostante l’applicazione di tali misure, l’esposizione risulti ancora superiore ai livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti previsti nei stessi capi.

7. Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato I-bis e nell’allegato IV, ove applicabile.

8. Nel caso in cui risulta che l’esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione non supera i livelli di azione di cui all’allegato Ibis, l’esercente esegue un controllo radiometrico, qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione significativa del quadro radiologico.

Art. 10-sexies -Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon

1. Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all’articolo 10-septies, le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all’articolo 10-ter, comma 2; a tale fine:

a) qualora siano già disponibili i dati e valutazioni tecnico scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;

b) in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.

2. La individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.

3. L’elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 10-septies - Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni

1. Nell’ambito della Commissione tecnica di cui all’articolo 9 è istituita una sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:

a) elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

b) elaborare criteri per l’individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon;

c) elaborare criteri per l’individuazione, nelle attività lavorative di cui alle lettere c), d) e e) dell’articolo 10-bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento della popolazione, siano presumibilmente più elevate e per le quali sia necessario effettuare le misurazioni per la valutazione preliminare di cui all’articolo 10-ter, comma 3, nonché linee guida sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;

d) formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;

e) formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate dal presente capo;

 

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